Darsena di Trani, il TAR dà ragione all'Amministrazione Bottaro: la gara per l’approdo turistico è legittima
I giudici di Bari respingono il ricorso contro l'affidamento ventennale a Marinedi e promuovono la linea del Comune
mercoledì 16 settembre 2026
8.58
Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa di primo grado, uno dei capitoli più dibattuti e complessi della gestione del porto tranese sotto l'Amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Bottaro. Con la sentenza n. 1024/2026 pubblicata il 15 settembre 2026, la Prima Sezione del TAR Puglia ha respinto integralmente il ricorso promosso dalla società Sea Sports Yachting Club S.r.l., blindando la regolarità della procedura di gara aperta con cui il Comune ha affidato la concessione ventennale della Darsena comunale e del molo Sant'Antonio per farne un approdo turistico qualificato.
Per comprendere l'origine della contesa occorre risalire all'assetto storico degli specchi acquei comunali. Per anni le aree portuali – disciplinate dai titoli demaniali nn. 36/2007 e 10/2008 – sono state gestite "in-house" dalla municipalizzata AMET S.p.A.. Di fronte alla scadenza naturale dei titoli al 31 dicembre 2024 e alla necessità di reperire ingenti capitali privati per ammodernare strutture ormai datate, l'Amministrazione Bottaro scelse di cambiare rotta. Il percorso prese forma prima con la delibera consiliare n. 39 del 27 giugno 2024 (che confermava la vocazione a porto turistico degli ormeggi) e poi con la delibera di Giunta n. 85 del 16 ottobre 2024, sfociando nel bando per l'assegnazione ventennale dell'infrastruttura (circa 400 posti barca tra darsena, pontili La Conca e molo Sant'Antonio). Una gara aperta, vinta infine dal gruppo Marinedi S.r.l., che ha però scatenò accese polemiche politiche e un contenzioso giudiziario.
A trascinare il Comune dinanzi ai giudici di via Spaventa a Bari è stata la Sea Sports Yachting Club S.r.l., operatore economico del settore escluso dalla competizione per carenza dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara. La ricorrente sosteneva che Palazzo di Città avesse illegittimamente ristretto la concorrenza: secondo la loro tesi, l'area non poteva essere qualificata come "approdo turistico" (che secondo la disciplina regionale richiederebbe un Piano Regolatore Portuale approvato), bensì come mero "punto d'ormeggio". Una classificazione differente avrebbe consentito la partecipazione anche a operatori di minore entità. Inoltre, venivano contestati la durata ventennale del rapporto contrattuale e il divieto di rilasciare nuove concessioni in assenza del Piano Regolatore Portuale (PRP), prescritto dalla Legge Regionale n. 17/2015.
I giudici amministrativi baresi, con la loro sentenza, hanno smontato punto per punto le tesi accusatorie, confermando la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale:
La distinzione funzionale: Il TAR ha chiarito che a distinguere un semplice punto di ormeggio da un approdo turistico è il criterio funzionale. Poiché il bando tranese non contempla la sola sosta dei natanti, ma impone un vasto pacchetto di servizi minimi (igiene, raccolta rifiuti, erogazione luce/acqua, presidio antincendio e antinquinamento) e complementari (accoglienza turistica, noleggio, manutenzione e ristorazione), la natura di approdo turistico è insita nell'oggetto stesso dell'affidamento. Di conseguenza, i rigidi requisiti esperienziali richiesti ai concorrenti sono risultati coerenti e proporzionati.
Nessuna nuova concessione "vietata": Il collegio ha evidenziato come l'affidamento non costituisca una nuova concessione vietata dalla L.R. 17/2015 in assenza di PRP, bensì una coerente prosecuzione della gestione di spazi demaniali già utilizzati da decenni. L'inclusione di limitate porzioni di specchi d'acqua "relitti" è stata giudicata una scelta razionale per garantire ordine gestionale ed evitare frammentazioni. Clausola di precarietà: A salvaguardia delle future scelte urbanistiche della città, il bando contiene una clausola che consente all'Ente di revocare la concessione qualora le opere dovessero risultare in contrasto con il futuro Piano Regolatore Portuale.
Riconosciuta la legittimità dei requisiti e assodato che la ricorrente non ne era in possesso, il Tribunale ha dichiarato improcedibili tutti i restanti motivi (durata ventennale e aggiudicazione a Marinedi), disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti vista l'oggettiva complessità della controversia.
La vicenda potrebbe non essere giunta al capolinea definitivo, il pronunciamento del TAR Puglia rappresenta infatti soltanto il giudizio di primo grado. La società ricorrente ha ora la facoltà di ricorrere in appello dinanzi al Consiglio di Stato, organo supremo della giustizia amministrativa italiana le cui sentenze hanno carattere definitivo. I termini per impugnare la decisione sono stringenti: ai sensi dell'art. 92 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), l'appello va notificato di norma entro 30 giorni dalla formale notifica della sentenza (ovvero secondo i termini ridotti applicabili al rito appalti). Saranno dunque le prossime settimane a chiarire se il riassetto della darsena di Trani potrà navigare in acque definitivamente calme o se dovrà affrontare l'ultimo, decisivo scoglio giudiziario a Roma.
Per comprendere l'origine della contesa occorre risalire all'assetto storico degli specchi acquei comunali. Per anni le aree portuali – disciplinate dai titoli demaniali nn. 36/2007 e 10/2008 – sono state gestite "in-house" dalla municipalizzata AMET S.p.A.. Di fronte alla scadenza naturale dei titoli al 31 dicembre 2024 e alla necessità di reperire ingenti capitali privati per ammodernare strutture ormai datate, l'Amministrazione Bottaro scelse di cambiare rotta. Il percorso prese forma prima con la delibera consiliare n. 39 del 27 giugno 2024 (che confermava la vocazione a porto turistico degli ormeggi) e poi con la delibera di Giunta n. 85 del 16 ottobre 2024, sfociando nel bando per l'assegnazione ventennale dell'infrastruttura (circa 400 posti barca tra darsena, pontili La Conca e molo Sant'Antonio). Una gara aperta, vinta infine dal gruppo Marinedi S.r.l., che ha però scatenò accese polemiche politiche e un contenzioso giudiziario.
A trascinare il Comune dinanzi ai giudici di via Spaventa a Bari è stata la Sea Sports Yachting Club S.r.l., operatore economico del settore escluso dalla competizione per carenza dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara. La ricorrente sosteneva che Palazzo di Città avesse illegittimamente ristretto la concorrenza: secondo la loro tesi, l'area non poteva essere qualificata come "approdo turistico" (che secondo la disciplina regionale richiederebbe un Piano Regolatore Portuale approvato), bensì come mero "punto d'ormeggio". Una classificazione differente avrebbe consentito la partecipazione anche a operatori di minore entità. Inoltre, venivano contestati la durata ventennale del rapporto contrattuale e il divieto di rilasciare nuove concessioni in assenza del Piano Regolatore Portuale (PRP), prescritto dalla Legge Regionale n. 17/2015.
I giudici amministrativi baresi, con la loro sentenza, hanno smontato punto per punto le tesi accusatorie, confermando la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale:
La distinzione funzionale: Il TAR ha chiarito che a distinguere un semplice punto di ormeggio da un approdo turistico è il criterio funzionale. Poiché il bando tranese non contempla la sola sosta dei natanti, ma impone un vasto pacchetto di servizi minimi (igiene, raccolta rifiuti, erogazione luce/acqua, presidio antincendio e antinquinamento) e complementari (accoglienza turistica, noleggio, manutenzione e ristorazione), la natura di approdo turistico è insita nell'oggetto stesso dell'affidamento. Di conseguenza, i rigidi requisiti esperienziali richiesti ai concorrenti sono risultati coerenti e proporzionati.
Nessuna nuova concessione "vietata": Il collegio ha evidenziato come l'affidamento non costituisca una nuova concessione vietata dalla L.R. 17/2015 in assenza di PRP, bensì una coerente prosecuzione della gestione di spazi demaniali già utilizzati da decenni. L'inclusione di limitate porzioni di specchi d'acqua "relitti" è stata giudicata una scelta razionale per garantire ordine gestionale ed evitare frammentazioni. Clausola di precarietà: A salvaguardia delle future scelte urbanistiche della città, il bando contiene una clausola che consente all'Ente di revocare la concessione qualora le opere dovessero risultare in contrasto con il futuro Piano Regolatore Portuale.
Riconosciuta la legittimità dei requisiti e assodato che la ricorrente non ne era in possesso, il Tribunale ha dichiarato improcedibili tutti i restanti motivi (durata ventennale e aggiudicazione a Marinedi), disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti vista l'oggettiva complessità della controversia.
La vicenda potrebbe non essere giunta al capolinea definitivo, il pronunciamento del TAR Puglia rappresenta infatti soltanto il giudizio di primo grado. La società ricorrente ha ora la facoltà di ricorrere in appello dinanzi al Consiglio di Stato, organo supremo della giustizia amministrativa italiana le cui sentenze hanno carattere definitivo. I termini per impugnare la decisione sono stringenti: ai sensi dell'art. 92 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), l'appello va notificato di norma entro 30 giorni dalla formale notifica della sentenza (ovvero secondo i termini ridotti applicabili al rito appalti). Saranno dunque le prossime settimane a chiarire se il riassetto della darsena di Trani potrà navigare in acque definitivamente calme o se dovrà affrontare l'ultimo, decisivo scoglio giudiziario a Roma.