Omicidio Pirro a Capurso, cinque misure cautelari: svolta nelle indagini sul delitto del 2010

Accusati di omicidio volontario premeditato, detenzione di armi da fuoco e traffico illecito di sostanze stupefacenti

mercoledì 8 luglio 2026 10.31
In data 8 luglio 2026, nell'ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 5 persone, in relazione alle ipotesi di reato di omicidio volontario premeditato, detenzione e porto di armi da fuoco, per uno di essi, oltre che di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio per gli altri quattro indagati (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).

La misura è stata eseguita il 8 luglio 2026 dal personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari.

In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, l'ipotesi posta a fondamento del provvedimento, per uno degli indagati, è quella di essere l'autore materiale dell'omicidio di Pirro Raffale, settantatreenne, imprenditore edile, avvenuto nelle primissime ore del 16 luglio 2010, mentre si trovava in una piazzola al km 12+100 della s.s. 100, in agro di Capurso.

Appare opportuno sottolineare come la vittima sia risultata estranea a contesti di natura criminale.

Nell'ambito della stessa attività investigativa sono emersi elementi a carico di altre quattro persone, destinatari della misura cautelare, ritenute responsabili del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (cocaina).

Avvertenza sulla presunzione di innocenza:

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall'art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell'ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell'accertamento definitivo della responsabilità: solo quest'ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e dell'art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l'impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.

Avvertenza sull'interesse pubblico:

Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l'altro, in funzione:
dell'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;
dell'interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l'esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;
dell'interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive